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CONDIZIONI CONTRATTUALI
1) Condizioni generali - Il presente contratto si fonda esclusivamente sulle condizioni contrattuali riportate di seguito a tergo. Per la validità della stipulazione del contratto e di eventuali patti accessori e richiesti la forma scritta; non sono validi i patti orali né, dunque, accordi orali che prevedano la rinuncia all’obbligo della forma scritta. Il locatario dichiara con la propria firma che il veicolo, gli è consegnato in buono stato di manutenzione e senza difetti. Inoltre conferma che il locatario/conducente si sono assicurati dello stato del contachilometri, della presenza di tutti gli attrezzi necessari, della completezza dei documenti accompagnatori del veicolo, della presenza del triangolo e giubbino d’emergenza, della ruota di scorta e del livello di carburante. Il locatario /conducente accetta che sono a suo carico i costi per il carburante, servizio di rifornimento, multe, sanzioni, servizi/accessori, infortuni al conducente, danni alle parti sottostanti della vettura, (ruote/tetto), danni alla tappezzeria, accessori, agli interni, danni meccanici, danni alle serrature delle portiere, danni dovuti alla negligenza e non osservanza delle norme del C.d.S.. Per lo smarrimento dei documenti/chiavi o targa del veicolo si accetto una spesa di €. 300,00. 2) Conducente co-locatario - Se il conducente del veicolo a noleggio indicato sul retro non coincide con il locatario, si costituisce co-locatario beneficiando, in solido con il locatore, di tutti i diritti derivanti dal presente contratto. Dichiara di essere stato autorizzato e incaricato dal locatore a stipulare il contratto in nome e per conto del locatario stesso. 3) Viaggi all’estero - Per il complimento al di fuori del territorio nazionale è richiesto l’espresso consenso scritto da parte del locatore. I viaggi all’estero devono essere comunicati al locatore, dal locatario o dal conducente autorizzato, al più tardi all’atto del ritiro del veicolo. Il locatore che autorizzi tale viaggio all’estero dovrà specificare nel contratto di locazione gli Stati indicati dal locatario. Prima di uno sconfinamento autorizzato dal locatore, il locatario o il conducente hanno l’obbligo di informarsi sul diritto doganale vigente sul territorio nazionale dello Stato di partenza e di tutti gli Stati nominati nel contratto di locazione e sulle norme di circolazione specifiche in vigore negli Stati attraversati. In caso di violazione degli accordi sopra indicati, il locatario risponde in solido con il conducente di eventuali danni che ne derivano e, in particolare, del noleggio di cui al punto 7) anche se, in questo caso, non si applica l’esonero di responsabilità previsto nelle presenti condizioni contrattuali per il locatario e co-locatario. 4) Obblighi particolari del locatario/conducente. - Il locatario e il conducente hanno l’obbligo di trattare il veicolo in locazione con cura e in conformità all’uso previsto, rispettando tutte le leggi, i regolamenti e ogni altra norma vigente in materia di uso di un veicolo. E’ espressamente vietato il trasporto con il veicolo noleggiato di carichi considerati pericolosi dalla legge che disciplina il trasporto merci pericolose. In caso di trasporti commerciali di persone o merci devono essere rispettate tutte le norme di leggi. Il locatario può fare guidare il veicolo solo al conducente nominato nel contratto. E’ vietato trasportare carichi oltre al limite consentito dalla legge. Il locatario/conducente che non si attengono alle norme di cui al punto 4) sono obbligati al pieno risarcimento danni, in particolare nell’ordine previsto dalle norme in materia specificate al punto 7.) fermo restando che anche in questo caso decade l’esonero di responsabilità previsto dal locatario/conducente. 5) Durata noleggio e restituzione veicolo - Il locatario/conducente s’impegnano a restituire il veicolo, nello stato in cui era consegnato nel luogo e alla data indicata a fronte pagina, negli orari di ufficio dell’agenzia. In caso contrario il locatario/conducente sarà considerato responsabile per tutti i danni al veicolo che potrebbero essere causati durante il periodo di parcheggio fino all'apertura dell'ufficio. Il locatario/conducente autorizza l’incaricato ad apporre sul contratto la data e l’orario di riconsegna, dal momento che prenderà in consegna il veicolo. La mancata restituzione del veicolo nel luogo prestabilito o del libretto o delle chiavi del veicolo obbliga il locatario/conducente al risarcimento dei danni arrecati. In questo caso decade l’esonero di responsabilità previsto dal locatario/ conducente. 6) Modo di pagamento: noleggio anticipato, i costi di noleggio e per eventuali danni dovuti dal locatario/conducente sono da pagarsi immediatamente alla riconsegna del veicolo (cfr. punto 7); eventuali indennizzi, saranno pagati all’atto della richiesta scritta di rimborso avanzata dal locatore. In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati interessi di mora dell’ordine ai sensi del D.Lgs 231/02. in caso di pagamento mediante carta di credito accettata dalla società Zarik Group Srl, il locatario accetta l’addebito sulla carta di eventuali costi accessori derivanti dal rapporto di locazione. In caso di mora, il locatario/conducente sono tenuti a rimborsare in solido tutte le spese processuali ed extra processuali concernenti il recupero crediti o alla riscossione coatta. 7) Comparsa di danni - Quando emergono guasti o danni a ogni genere al veicolo è necessario dare immediata comunicazione al locatore chiedendo indicazioni. In caso contrario, i costi vanno a carico del locatario/conducente che rispondono per ogni danno causato. Fermo restando che in questo caso decade l’esonero di responsabilità previsto per locatario/conducente. a) con franchigie: il locatario/conducente che non ha previsto l’assicurazione per l’esclusione delle franchigie, rispondono entrambi dei danni arrecati al veicolo (inclusi i danni al veicolo parcheggiato) indipendentemente dalla causa del danno a un ammontare di € 1.000,00 a seguito di collisione con veicolo identificato; € 600,00 per danni, rottura cristalli, atti vandalici ed eventi naturali, e il 10% del valore del veicolo, con minimo di € 2.000,00 per furto/incendio con la riconsegna delle chiavi e documenti. In caso contrario senza la riconsegna delle chiavi e documenti, sono a carico del locatario/conducente il valore di riacquisto, i costi di ristrutturazione e le spese di immatricolazione e cancellazione). In caso di danno parziale del veicolo a noleggio, i costi di riparazione e la perdita di valore) nei casi specificati , i costi relativi alle operazioni di traino e recupero del veicolo, la perdita di guadagno registrata nel periodo necessario al riacquisto di un veicolo equivalente o per la riparazione del veicolo a noleggio applicando per ogni giorno di fermo un forfait giornaliero alla tariffa ordinaria prevista dal listino prezzi del locatore. b) senza franchigie (esonero di responsabilità): il locatario/conducente che hanno previsto l’assicurazione per l’esclusione delle franchigie, in caso di danni, sinistro o furto del veicolo a noleggio, con la riconsegna delle chiavi e documenti, non dovrà pagare alcuna franchigia. Inoltre il locatario/conducente rispondono pienamente in caso di dolo, colpa grave, errato rifornimento, non idoneità alla guida (in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, estenuazione, ecc.), fuga dal luogo d’incidente, inosservanza dell’altezza totale del veicolo e danneggiamento del veicolo con il carico o durante le operazioni di carico e scarico. In questi casi il locatario/conducente risponde inoltre, rimborsandoli al locatore di tutti i danni derivati, come la perdita di valore del mezzo, il mancato noleggio, i costi concernenti, le operazioni di soccorso, recupero e trasferimento del veicolo, i costi d’immatricolazione e cancellazione e le spese generali. Il locatario/conducente risponde anche in caso d’infrazione alle norme di cui ai punti 3),4),5),7),9) nell’ordine previsto dalle disposizioni in materia al punto 7). In questo caso decade l’esonero di responsabilità previsto per locatario/conducente. 8) Obblighi particolari del locatario e del conducente. In caso di danni, incidente o furto deve essere data immediata comunicazione telefonica al locatore specificando in seguito, per iscritto, la dinamica dell’accaduto. Per il disbrigo della pratica di gestione del danno a torto è addebitato al locatario/conducente un importo di € 39,00 netti a sinistro. In caso di danno, si avrà cura di chiamare immediatamente la polizia per accertare le circostanze insistendo sulla necessità di un rilievo delle forze dell’ordine anche quando non vi siano altri soggetti coinvolti nel sinistro. In caso di danno al veicolo, in particolare in seguito a incidente, il locatario/conducente hanno l’obbligo di annotare nomi, cognomi e indirizzi di tutti i soggetti coinvolti e dei testimoni, il luogo, l’orario e l’indirizzo dell’accaduto, le targhe delle vetture coinvolte e i parametri assicurativi di tutti gli interessati, in caso di furto di riconsegnare le chiavi. Non è concesso il rilascio di alcun tipo di dichiarazione di responsabilità nei confronti degli altri soggetti coinvolti. In caso d’inosservanza del divieto da parte di uno o dell’altro, il locatario e conducente rispondono entrambi in pieno del danno e in particolare nell’ordine previsto dalle disposizioni in materia al punto 7.) Fermo restando che in questo caso decade l’esonero di responsabilità previsto per locatario/conducente. 9) Foro competente - Luogo di esecuzione di tutte le prestazioni previste del presente contratto è Verona. Le parti convengono inoltre come foro competente per materia il tribunale di Verona, chiamato a dirimere ogni eventuale controversia derivante del presente contratto ivi comprese le richieste d’indennizzo avanzate dal locatore nei confronti del locatario e conducente. Il conducente perché co-locatario del mezzo, dichiara espressamente ai sensi del punto 2) di essere stato autorizzato dal locatario alla stipula del luogo di esecuzione e del foro competente e lo conferma applicando la propria firma sul fronte del contratto. 10) Norme finali - In caso di norme nazionali obbligatorie in contrasto con le singole condizioni generali di contratto, si applicano le prime, in particolare quelle contenute nella legge sulla tutela dei consumatori. L’eventuale nullità, per qualsiasi ragione, di singole norme determina la non applicabilità delle stesse senza tuttavia comportare nullità delle restanti disposizioni o dell’intero contratto. Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs n. 196/2003 “Codice privacy” I dati personali saranno trattati ai fini dell’instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali con gli interessati; il trattamento potrà essere eseguito sul supporto cartaceo, magnetico, elettronico, telematico. B) Il conferimento dei dati minimi richiesti è obbligatorio. C) L’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di dare corso ai rapporti contrattuali. D) I dati potranno essere comunicati nei casi previsti dalle vigenti norme; possono sapere soci, dipendenti e collaboratori della scrivente o anche soggetti esterni cui sia stato affidato il trattamento dato o l’istallazione di misure di sicurezza (GPS). E) Riguardo al trattamento, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli art.7,8,9 del codice privacy. F) titolare del trattamento e la scrivente Zarik Group Srl nella persona dell’amministratore. Il sottoscritto avendo letto la sopra estesa informativa, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione secondo legge dei propri dati personali, anche a soggetti esterni delegati al trattamento. |
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